[vc_row][vc_column][vc_column_text]Aftermarket Termini e Condizioni di Vendita e Consegna

1.                  Definizioni

1.1               Ai fini di questi Termini e Condizioni di Vendita e Consegna Aftermarket (“Termini di consegna”):

–              con “Venditore” si intende Italmatic Srl;

–              con “Merce” si intende la merce che il Venditore deve consegnare;

–             con “Acquirente” si intende la parte alla quale la merce è venduta dal Venditore;

–              “per iscritto” esclude e-mail, a meno che e fino al punto espressamente e diversamente indicato.

2.                  Scopo di Applicazione

2.1               Vendite e consegne del Venditore dovranno essere effettuate esclusivamente in conformità con i seguenti Termini di Consegna, che dovranno essere accettati dall’Acquirente con l’emissione di un ordine o con la ricezione della consegna da parte dell’Acquirente.

2.2               Questi Termini di Consegna dovranno essere applicati anche a tutte le transazioni future con l’Acquirente relative a merce.

2.3               Sarà esclusa l’applicazione di termini e condizioni aggiuntivi o contradditori dell’Acquirente, anche se il Venditore non farà obiezione espressa a tali termini e condizioni.

3.                  Ordine e Accettazione

3.1               Le offerte del Venditore non saranno impegnative. Gli ordini dell’Acquirente dovranno essere scritti. Un contratto non sarà in vigore fino a quando non sarà confermato dal Venditore con una conferma d’ordine scritta e sarà regolato esclusivamente dai contenuti della conferma d’ordine e da questi Termini di Consegna.

3.2               Accordi verbali o promesse saranno validi solo se un dipendente autorizzato del Venditore li avrà confermati per iscritto.

4.                  Personale di Settore

Il personale di settore del Venditore non è autorizzato a rappresentare il Venditore. In particolare, il personale di settore non può finalizzare contratti e fare promesse impegnative riguardanti la Merce o altre condizioni.

5.                  Documentazione Vendite e Campioni

Il Venditore si riserva tutti i diritti sulla documentazione vendite (in particolare foto, disegni, dati su peso e dimensioni) e sui campioni. Questi articoli non devono essere resi disponibili a terze parti e devono essere restituiti al Venditore senza ritardo su richiesta.

6.                  Prezzi

6.1               A meno che le parti non abbiano concordato un certo prezzo, il prezzo dovrà essere determinato dal listino prezzi del Venditore applicabile alla data della finalizzazione del contratto.

6.2               Tutti i prezzi del Venditore sono EXW (Ex Works, Incoterms 2010), se non diversamente concordato, lo stabilimento corrispondente del Venditore, con esclusione dell’Iva imposta dalla legge nell’importo applicabile corrispondente e non includono alcun costo di imballo e spedizione, che sarà addebitato separatamente. L’Acquirente dovrà sostenere qualsiasi spesa pubblica come possibili dazi doganali che potrebbero derivare dall’importazione della Merce.

6.3          Se la data di consegna concordata è superiore a quattro (4) mesi dopo la finalizzazione del contratto e se, dopo la finalizzazione del contratto, il Venditore ha sostenuto aumenti di costo imprevedibili relativi alla Merce per i quali non ha responsabilità, il Venditore avrà il diritto, a sua ragionevole discrezione, di trasferire questi costi superiori aumentando il prezzo concordato proporzionalmente.

6.4          Il Venditore ha il diritto di aumentare ragionevolmente i prezzi a partire dal primo giorno di gennaio di ogni anno se e nella misura in cui i costi del Venditore per la Merce sono aumentati durante l’anno precedente. Il Venditore dovrà informare l’Acquirente per iscritto dell’intenzione di applicare l’aumento almeno otto (8) settimane prima che entri in vigore.

7.                  Termini di Pagamento; Fatture

7.1               Tutte le fatture del Venditore dovranno essere pagate senza alcuna detrazione entro trenta (30) giorni dalla data della fattura; se questo periodo per il pagamento passerà senza esito, l’Acquirente sarà inadempiente.

7.2               I pagamenti da parte dell’Acquirente non saranno considerati effettuati fino a quando il Venditore non avrà ricevuto tali pagamenti.

7.3               Nel caso in cui l’Acquirente fosse inadempiente, il Venditore avrà il diritto di richiedere interessi per inadempienza nella misura di otto (8) punti percentuali sopra al tasso legale. Qualunque richiesta di danni ulteriori causati dalla detta inadempienza resterà inalterata.

7.4               Gli effetti e gli assegni saranno presi in considerazione solo in caso di accordi speciali e senza spese bancarie o altri costi per il Venditore.

7.5          Il Venditore ha il diritto di emettere fatture parziali per consegne parziali come descritto al punto 10.6 sotto menzionato.

8.                  Compensazione e diritto di riserva

L’Acquirente ha diritto di compensazione se il suo contro reclamo è incontestato, pronto per una decisione o è stato oggetto di sentenza definitiva. L’Acquirente ha il diritto di rivendicare un diritto di riserva solamente nel caso in cui il suo contro reclamo sia basato sullo stesso contratto e sia incontestato, pronto per una decisione o sia stato oggetto di sentenza definitiva.

9.                  Pagamento anticipato

Se il Venditore viene a conoscenza del rischio dell’impossibilità dell’Acquirente ad adempiere dopo la conclusione del contratto, il Venditore avrà il diritto di effettuare le consegne rimanenti solo contro pagamento anticipato o contro la presentazione di opportune garanzie. Se questi pagamenti anticipate o garanzie non sono forniti nemmeno dopo la scadenza di un ragionevole periodo di grazia (proroga), il Venditore potrà rescindere parzialmente o totalmente parte di o tutti i contratti coinvolti. Al Venditore resterà il diritto di rivendicare ulteriori diritti.

10.               Consegna

10.1           Le date di consegna ed i periodi di consegna sono impegnativi solo se sono stati concordati nel contratto come impegnativi e l’Acquirente ha fornito al Venditore per tempo tutte le informazioni o la documentazione richieste per effettuare tale consegna e l’acquirente ha effettuato pagamenti anticipati nel modo e per l’importo concordati dalle parti. I periodi di consegna concordati dalle parti inizieranno dalla data della conferma dell’ordine. In caso di contratti aggiuntivi o supplementari conclusi a posteriori, i periodi di consegna e le date di consegna dovranno essere estesi o riprogrammati conseguentemente, nel modo applicabile.

10.2           Eventi imprevedibili, inevitabili ed al di fuori del controllo e della sfera di influenza del Venditore e per i quali il Venditore non ha responsabilità, libereranno il Venditore per la durate di tale evento dal suo obbligo di effettuare consegne puntuali o di adempiere puntualmente; in particolare, cause di forza maggiore, guerre, calamità naturali e controversie sindacali dovranno essere considerate eventi di questo tipo. I periodi e le date di consegna e di adempimento, eventualmente, dovranno essere estesi o riprogrammati, nel modo applicabile, per la durata di questi disordini, e l’Acquirente dovrà essere ragionevolmente informato di tali disordini. Se la fine di questi disordini non è prevedibile, o se dovesse continuare per più di due (2) mesi, ogni parte avrà il diritto di rescindere il contratto.

10.3           Con riferimento alla Merce che il Venditore stesso non produce, l’obbligo di consegnare sarà soggetto alla ricezione corretta e puntuale del Venditore di tale Merce da parte dei suoi fornitori.

10.4           Se le consegne del Venditore sono in ritardo, l’Acquirente avrà solo il diritto di rescindere il contratto se (i) il Venditore è responsabile del ritardo e (ii) un ragionevole periodo di proroga stabilito dall’Acquirente è scaduto.

10.5           Nel caso in cui l’Acquirente fosse inadempiente per l’accettazione della consegna o avesse violato qualsiasi altro obbligo di collaborare con il Venditore, il Venditore avrà il diritto, senza pregiudicare gli altri suoi diritti, (i) di immagazzinare ragionevolmente la Merce a rischio e spese dell’Acquirente o (ii) di rescindere il contratto in base alla legge in vigore.

10.6           Il Venditore può effettuare consegne parziali per buone ragioni se e ammesso che questo sia ragionevole per l’Acquirente.

11.               Spedizione; Passaggio del Rischio; Assicurazione Trasporto

11.1           Se non diversamente concordato in precedenza, il Venditore dovrà spedire la Merce all’Acquirente a spese e rischio dell’Acquirente (INCOTERMS 2010). La spedizione dovrà essere effettuata utilizzando un metodo di spedizione ragionevole con il modo di imballaggio usuale. L’indirizzo per le spedizioni all’Acquirente dovrà essere l’indirizzo utilizzato dal Venditore per comunicazioni regolari all’Acquirente, se non diversamente indicato dall’Acquirente per iscritto.

11.2           Il rischio dovrà passare all’Acquirente alla consegna presso il luogo di consegna concordato. Se l’Acquirente fosse inadempiente per la consegna, il rischio passerà all’Acquirente al momento dell’inadempienza. Nel caso in cui la Merce fosse ritirata dall’Acquirente o da una terza parte autorizzata dall’Acquirente e la consegna fosse ritardata per ragioni di cui l’Acquirente è responsabile, il rischio passerà all’Acquirente a partire dalla data in cui l’Acquirente è stato informato della prontezza della merce per la spedizione.

11.3           L’acquirente avrà l’obbligo di ispezionare la Merce alla ricezione per danni visibili subiti durante il trasporto e di informare immediatamente il Venditore su tali danni subiti durante il trasporto per dar modo al Venditore di presentare eventuale reclamo al trasportatore. A discrezione del Venditore, l’Acquirente dovrà ritornare prontamente o preparare per il ritiro da parte del Venditore qualsiasi Merce danneggiata ricevuta nel suo imballo originale.

12.            Riserva di Proprietà

12.1           La merce rimarrà proprietà del Venditore fino a quando tutte le richieste del Venditore derivanti dalla sua relazione di affari con l’Acquirente non saranno completamente pagate. In caso di conti correnti, questa riserva di proprietà servirà da garanzia per la richiesta del saldo a cui ha diritto il Venditore.

12.2           L’Acquirente potrà vendere la Merce oggetto della riserva di proprietà (“Merce RdP”) solo nei limiti di transazioni di affari normali e corrette. L’Acquirente non ha il diritto di impegnare la Merce RdP, ipotecarla o dare altre disposizioni che danneggino il diritto del Venditore alla Riserva di Proprietà della Merce. L’Acquirente qui di seguito trasferisce i suoi crediti derivanti dalla rivendita delle Merci RdP al Venditore ed il Venditore qui di seguito accetta tale trasferimento. Nel caso l’Acquirente vendesse le Merci RdP assieme ad altra merce, questo trasferimento di crediti dovrà essere concordato solo per l’importo equivalente al prezzo concordato tra il Venditore e l’Acquirente più un margine di sicurezza del dieci (10) % di questo prezzo. All’Acquirente è concessa l’autorizzazione revocabile di ritirare in fiducia le richieste trasferite al Venditore a nome dell’Acquirente. Il Venditore potrà revocare tale autorizzazione ed il diritto di rivendere la Merce RdP se l’Acquirente sarà inadempiente relativamente agli obblighi materiali quali effettuare il pagamento al Venditore.

12.3           Se la Merce RdP è combinata ad altra merce, il Venditore acquisirà la proprietà congiunta della nuova merce in rapporto al valore della Merce RdP all’altra merce alla data della combinazione. Se la combinazione della merce avviene in modo tale che la merce dell’Acquirente deve essere considerate la merce principale, si dovrà ritenere di concordare che l’Acquirente trasferisca la proprietà congiunta proporzionata al Venditore. L’Acquirente terrà in questo modo la proprietà congiunta in custodia per il Venditore.

12.4          L’Acquirente dovrà fornire al Venditore in qualsiasi momento tutte le informazioni desiderate riguardanti la Merce RdP od i crediti trasferiti al Venditore coperti da questo contratto. L’Acquirente dovrà informare immediatamente il Venditore su qualsiasi pignoramento o richiesta relativi alla Merce RdP da terze parti e dovrà fornire la documentazione necessaria a riguardo. L’Acquirente allo stesso tempo dovrà informare la terza parte della Riserva di Proprietà del Venditore. I costi derivanti da una difesa legale contro pignoramenti e richieste dovranno essere sostenuti dall’Acquirente.

12.5           L’Acquirente è obbligato a trattare la Merce RdP con cura per la durata della Riserva di Proprietà.

12.6           Nel caso in cui il valore realizzabile dei titoli eccedesse tutte le richieste del Venditore che devono essere garantite da più del dieci (10) %, l’Acquirente avrà il diritto di richiederne il rilascio in tale misura.

12.7           Nel caso in cui l’Acquirente fosse inadempiente per obblighi materiali quali pagamento al Venditore, e nel caso in cui il Venditore rescindesse il contratto, fermo restando qualsiasi altro diritto, il Venditore potrà richiedere la restituzione della Merce RdP e potrà usarla altrimenti allo scopo di soddisfare le sue richieste scadute nei confronti dell’Acquirente. In tal caso, l’Acquirente dovrà concedere al Venditore o agli agenti del Venditore l’accesso immediato alla Merce RdP e rendere la stessa.

12.8       Nel caso di consegne ad altre giurisdizioni nelle quali le disposizioni precedenti che regolano la Riserva di Proprietà non avessero la stessa efficacia in Italia, l’Acquirente dovrà fare qualsiasi cosa per creare diritti di garanzia equivalenti per il Venditore senza eccessivo ritardo. L’Acquirente dovrà collaborare in ogni modo quali la registrazione, pubblicazione, ecc. che sia necessario e benefico per la validità e l’entrata in vigore di tali diritti di garanzia.

12.9           Su richiesta del Venditore, l’Acquirente è costretto ad assicurare adeguatamente la Merce RdP, a fornire al Venditore la prova corrispondente di tale assicurazione e a trasferire le richieste derivanti da tale assicurazione al Venditore.

13.               Marchi e Pubblicità

13.1           L’Acquirente non dovrà svolgere e non potrà autorizzare una terza parte a svolgere qualunque azione possa danneggiare I marchi o altri diritti di proprietà intellettuale utilizzati dal Venditore per quanto riguarda la Merce. In particolare, l’Acquirente non potrà coprire, alterare o togliere in alcun modo I marchi e/o altre caratteristiche distintive, sia stampate che attaccate, che sono parte della Merce del Venditore e non potrà includere o attaccare qualunque altro elemento.

13.2       Se il Venditore fornisce all’Acquirente materiale per promozione vendite, materiale pubblicitario e per le vendite (“Materiale Pubblicitario”), questo Materiale Pubblicitario dovrà restare Proprietà del Venditore. L’Acquirente potrà usare il Materiale Pubblicitario solo in conformità con le istruzioni del Venditore ed in relazione alla vendita di Merce e l’Acquirente non potrà autorizzare nessuna terza parte ad utilizzare il Materiale Pubblicitario.

13.3       L’Acquirente potrà pubblicizzare solo la Merce ed usare il Materiale Pubblicitario ed i marchi del Venditore per pubblicizzare la Merce se il Venditore ha concesso il suo consenso espresso preventivo per iscritto. Il Venditore potrà ritirare il consenso in qualunque momento; in tal caso l’intera pubblicità dell’Acquirente dovrà cessare a spese dell’Acquirente in base alle istruzioni del Venditore. A prescindere dal consenso del Venditore, l’Acquirente dovrà comunque restare responsabile dell’accertarsi che tutti i mezzi di pubblicità o le inserzioni pubblicitarie soddisfino i requisiti di legge applicabili, se esistenti, e che non violino alcun diritto di proprietà industriale di terze parti.

14.               Qualità; Diritti dell’Acquirente in caso di Difetti; Dovere di Ispezionare la Merce

14.1           Al passaggio del rischio la Merce dovrà essere della qualità concordata; la qualità sarà determinata esclusivamente dagli accordi specifici scritti riguardanti le caratteristiche e specifiche della Merce.

14.2           Le informazioni fornite nei cataloghi di vendita, listini prezzi e qualsiasi altro opuscolo informative fornito dal Venditore o qualunque altra descrizione della Merce non dovrà in nessun caso costituire una garanzia della qualità specifica della Merce; questa specifica garanzia di qualità o durata deve essere espressamente messa per iscritto.

14.3           I diritti dell’Acquirente in caso di difetti della Merce prevedono che l’Acquirente ispezioni la Merce alla consegna senza eccessivo ritardo e che informi il Venditore di qualsiasi difetto per iscritto e senza eccessivo ritardo, ma non oltre le due (2) settimane dopo la consegna; i difetti nascosti devono essere notificati al Venditore per iscritto senza eccessivo ritardo dalla loro scoperta.

14.4           In caso di notifica di un difetto, il Venditore avrà il diritto di ispezionare e testare la Merce per la quale è stata sollevata obiezione. L’Acquirente concederà al Venditore il periodo di tempo richiesto e l’opportunità di esercitare tale diritto. Il Venditore potrà anche chiedere all’Acquirente di restituire al Venditore a spese del Venditore la Merce per la quale è stata sollevata obiezione. Se la notifica dell’Acquirente del difetto risultasse essere ingiustificata ed ammesso che l’Acquirente si sia reso conto di questo prima della notifica del difetto o non se ne sia reso conto per negligenza, l’Acquirente sarà obbligato a rimborsare il Venditore per tutti i costi sostenuti a riguardo, ad esempio spese viaggio o costi di spedizione.

14.5           Il Venditore avrà il diritto di eliminare il difetto a sua discrezione ponendo rimedio al difetto o, alternativamente, consegnando un articolo in sostituzione, entrambe gratuitamente all’Acquirente (assieme “Adempimento Successivo”).

14.6           L’Acquirente dovrà dare al Venditore tempo ragionevole e l’opportunità di un Adempimento Successivo.

14.7           Gli articoli che sono stati sostituiti dal Venditore dovranno, su sua richiesta, essere restituiti al Venditore.

14.8           In caso di difetti I diritti dell’Acquirente saranno esclusi nei seguenti casi: (i) usura e deterioramento naturali; (ii) difetti della Merce per ragioni di cui è responsabile l’Acquirente; (iii) montaggio errato e/o installazione da parte dell’Acquirente o di una terza parte incaricata dall’Acquirente.

14.9           L’Adempimento Successivo non include installazione e rimozione della Merce difettosa; l’Acquirente dovrà sostenere i costi di installazione e rimozione.

14.10        Se l’Adempimento Successivo dovesse fallire, se tale rimedio fosse irragionevole per l’Acquirente o se il Venditore avesse rifiutato tale rimedio conseguente alla sezione del Codice Civile Italiano come opzione, l’Acquirente potrà rescindere il contratto in base alla legge in vigore o ridurre il prezzo d’acquisto e/o richiedere i danni od il rimborso delle sue spese vane.

14.11        Il periodo limite per i reclami dell’Acquirente per difetti sarà di dodici (12) mesi a partire dalla consegna della Merce all’Acquirente. Per reclami danni dell’Acquirente dovuti a ragioni diverse da difetti della Merce o per diritti dell’Acquirente relativamente a difetti concepiti in malafede o causati intenzionalmente, sarà applicato il periodo di limitazione di legge.

14.12       Se viene venduta Merce usata, tutti I diritti dell’Acquirente dovuti a difetti saranno esclusi, ad eccezione dei reclami obbligatori dell’Acquirente.

15.               Limitazione di Responsabilità e Rimborso Danni

15.1           L’obbligo del Venditore di pagare i danni sarà limitato come segue:

a)                  Per danni causati dalla violazione di un obbligo contrattuale materiale, il Venditore sarà responsabile solo fino all’importo del danno tipicamente prevedibile al momento della stipula del contratto. Il Venditore non sarà responsabile per danni causati dalla violazione di obblighi contrattuali non materiali.

b)                 La limitazione di Responsabilità sopra descritta non potrà essere applicata a danni causati intenzionalmente o per negligenza evidente. Inoltre, non potrà essere applicata se e nella misura in cui il Venditore si è fatto carico di una garanzia.

15.2           L’Acquirente dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare e ridurre i danni.

15.3           La suddetta limitazione di responsabilità dovrà essere applicato mutatis mutandis alle richieste di rimborso spese.

16.               Responsabilità Prodotto

Se l’Acquirente vende la Merce, se invariata o variata, l’Acquirente dovrà indennizzare il Venditore nella loro relazione interna relativamente a qualunque reclamo responsabilità prodotto di terze parti se e nella misura in cui l’Acquirente è responsabile del difetto che porta alla responsabilità anche all’interno della loro relazione interna.

17.               Confidenzialità

17.1         Per “Informazioni Confidenziali” si intende qualunque segreto commerciale e di affair e qualunque altra informazione confidenziale del Venditore o dell’Acquirente, indipendentemente da (i) la sua natura e (ii) se ed in che forma è tangibile, che la parte stessa corrispondente od una terza parte da o altrimenti svela ad altra parte, sia oralmente, per iscritto, in forma elettronica od in qualunque altra maniera; questo include in particolare tutte le informazioni relative ai suoi archivi, know-how, metodi di produzione, tecniche, materie prime, fonti di fornitura, informazioni finanziarie, prezzi, vendite, programmi di marketing, relazioni di mercato, attività di ricerca e sviluppo ed invenzioni. Le informazioni descritte come confidenziali, in caso di dubbio, dovranno essere considerate Informazioni Confidenziali.

17.2           Le parti dovranno trattare tutte le Informazioni Confidenziali come confidenziali e dovranno astenersi dal rendere disponibili a terze parti le Informazioni Confidenziali. Con riferimento alla salvaguardia della confidenzialità delle Informazioni Confidenziali, ogni parte si impegna ad assumere lo stesso grado di diligenza e cura che impiegherebbe per le sue proprie questioni; in ogni caso, almeno deve utilizzare la diligenza e cura solite nel corso ordinario degli affari.

17.3           Qualunque parte potrà divulgare le Informazioni Confidenziali dell’altra parte soltanto ai propri Managing Directors, dipendenti, staff, persone autorizzate, consulenti fiscali, consulenti e/o subappaltatori se e nella misura in cui (i) questo è necessario per adempiere ai loro obblighi contrattuali nei confronti dell’altra parte e (ii) è garantito che le persone coinvolte sono obbligate per iscritto a mantenere confidenziali le informazioni confidenziali nella misura più ampia concessa dalla legge.

17.4           I suddetti obblighi non saranno applicati a qualunque informazione che:

(i)                 sia già conoscenza comune al momento della divulgazione o diventi conoscenza comune dopo senza alcuna violazione dei suddetti obblighi;

(ii)                la parte obbligata a mantenere la confidenzialità la riceva legalmente o la abbia ricevuta legalmente da una terza parte se la terza parte o la persona da cui la terza parte ha ricevuto le informazioni non sia obbligata a mantenere la confidenzialità;

(iii)               alla divulgazione delle informazioni corrispondenti alla parte che è obbligata a mantenere la confidenzialità queste siano già note a quella parte indipendente dall’altra parte e senza usare le informazioni ricevute finora; questa eccezione dall’obbligo di confidenzialità sarà applicata solo se la parte in obbligo pone obiezione all’obbligo di confidenzialità senza eccessivo ritardo dopo la ricezione delle informazioni; e/o

(iv)              è legalmente richiesto che vengano divulgate.

17.5           I suddetti obblighi indicate in questa sezione 17 dovranno essere applicati durante i termini di contratto e dovranno restare in vigore per un termine di cinque (5) anni a seguire.

18.               Condizioni Generali

18.1           L’Acquirente potrà trasferire i diritti derivanti dalla relazione contrattuale delle parti a terze parti solo con il consenso scritto del Venditore.

18.2           Modifiche e aggiunte al contratto e/o a questi Termini di Consegna e qualsiasi accordo aggiuntivo dovranno essere fatte per iscritto. Lo stesso dovrà applicarsi alla modifica di questo modulo scritto.

18.3          Se una clausola del contratto e/o di questi Termini di Consegna non è valida, in toto od in parte, la validità delle clausole rimanenti resterà inalterata.

18.4           La giurisdizione esclusiva di qualunque e tutte le controversie derivanti da o collegate alla relazione contrattuale delle parti sarà il Tribunale di Milano. Comunque, il Venditore ha il diritto di far causa all’Acquirente in qualsiasi altro Tribunale avente giurisdizione legale.

18.5           Le leggi della Repubblica Italiana dovranno essere applicate a questi Termini di Consegna ed alla relazione contrattuale tra le parti. Sarà esclusa l’applicazione della Convenzione Nazioni Unite sui contratti per la Vendita Internazionale di Merce (CISG).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]